L’esclusione di un socio da parte di un Ente di tipo associativo (“vecchia associazione” o futuro Ente del Terzo Settore che sia) è consentita in presenza di gravi motivi che, in caso di contestazione, dovranno essere valutati dal giudice adito secondo il suo apprezzamento, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge e dallo statuto o, in mancanza di espresse indicazioni al riguardo, secondo un’analisi proporzionale tra l’entità degli interessi lesi con l’addebito e la severità del provvedimento