Riforma del Terzo Settore: nuove norme per ETS

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 104/2024, contenente “disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, la quale, intervenendo su più fronti, apporta una serie di modifiche al Codice del Terzo Settore, volte a rettificare e chiarire alcuni adempimenti.

Nuove norme per Enti del Terzo Settore: attività diverse

All’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, che disciplina la possibilità per gli ETS di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, “a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali” rispetto a quest’ultime, viene aggiunta la seguente precisazione: “Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche […] è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio  2021, n. 39”.

Per gli Enti Sportivi del Terzo Settore dunque trova applicazione la disposizione di cui alla Riforma dello Sport, volta a stabilire che “i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti” entro cui possono considerarsi ammesse le attività secondarie, a condizione che tali proventi siano impiegati nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, comprese “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Riforma del Terzo Settore: personalità giuridica delle imprese sociali

Ad integrazione di quanto sancito dall’art. 11, comma 3, relativamente al fatto che “per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”, si specifica che per “quelle costituite in forma di associazione o fondazione” tale iscrizione “è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente codice”.

Novità sui bilanci degli ETS

Intervenendo sull’art. 13, viene delimitato agli Enti del Terzo Settore “privi di personalità giuridica” la possibilità di redigere il bilancio “nella forma del rendiconto per cassa”, in caso di “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 euro” (limite precedentemente fissato ad € 220.000,00), specificando ulteriormente che “per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro”, il rendiconto per cassa possa indicare entrate e uscite “in forma aggregata”.

In ogni caso, i bilanci, anche laddove formati da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, così come nella forma del rendiconto per cassa, anche in forma aggregata, devono essere redatti “in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio  nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia”.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa sono tenuti a “redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio” elaborato ai sensi del codice civile, ma laddove non abbiano la qualifica di impresa sociale possono avvalersi dei modelli “di cui al comma 3”, ovvero i modelli definiti con Decreto Ministeriale.

Nuove norme per Enti del Terzo Settore: entro quando depositare i bilanci?

Ai sensi del novellato art. 48, comma 3, i bilanci, il bilancio sociale, così come i rendiconti delle raccolte fondi di cui all’esercizio precedente dovranno essere depositati “ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4”, ovvero gli ETS che svolgono la propria attività “esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale”, presso “il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione”.

Viene inoltre assegnato un termine “((non inferiore a trenta giorni e)) non superiore a centottanta” per adempiere, “in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti” che, laddove decorso inutilmente, porta alla cancellazione dell’Ente dal Registro.

Riforma del Terzo Settore e Assemblee

Il nuovo art. 24 comma 4 riconosce agli associati, “salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente”, di “intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza”.

Enti del Terzo Settore: organo di controllo e di revisione assoggettati a nuovi parametri

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta “quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: ((150.000 euro));
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((300.000 euro));
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: ((7 unità))”.

Parallelamente, la nomina del revisore legale dei conti è resa obbligatoria laddove si superino “per due esercizi consecutivi” due dei limiti seguenti:

  1. “totale dell’attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro));
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro));
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: ((20 unità))”.

Rapporto volontari/lavoratori per APS

Tenuto conto della possibilità per Associazioni di Promozione Sociale di assumere “lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità”, viene sancito che “in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al ((venti)) per cento del numero degli associati”.

Resta fermo il disposto dell’art. 35, co. 1, “relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati”.

Iscrizione al RUNTS tramite delega

Ammessa la possibilità che “la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settoresia presentata oltre che “dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca” anche “da un suo delegato”, includendolo tra i soggetti legittimati.

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